(Spese di Avvio e Spese di Mediazione per il Primo Incontro)

Per l’iscrizione del procedimento e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 28/10 e s. m. e i. e dell’art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all’atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro negli importi inderogabili, individuati dall’art.28 DM 150/2024 e sotto riportati a titolo di esempio pratico, oltre le eventuali spese vive (ad esempio per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali):

PER LE MATERIE OBBLIGATORIE: (condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) importi già ridotti di 1/5:

 

Valore del procedimento

Spese di Avvio

Spese di mediazione per il I incontro

Totale INDENNITA’

(IVA ESCL.)

Totale INDENNITA’

(IVA INCL.)

Fino a 1.000

€32,00

€48,00

€80,00

€97,60

Da 1.001 a 50.000

€60,00

€96,00

€156,00

€190,32

Superiore a 50.000  ed indeterminato

€88,00

€136,00

€224,00

€273,28

Indeterminabile BASSO

€88,00

€48,00

€136,00

€165,92

Indeterminabile MEDIO

€88,00

€96,00

€184,00

€224,48

Indeterminabile ALTO

€88,00

€136,00

€224,00

€273,28

 

QUANDO IL PRIMO INCONTRO SI CONCLUDE SENZA L’ACCORDO, ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA’.

QUANDO IL PRIMO INCONTRO SI CONCLUDE CON L’ACCORDO, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A allegata al Regolamento, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.

QUANDO L’ACCORDO SI RAGGIUNGE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A allegata al Regolamento, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 25%.

In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della Tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell’impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

QUANDO IL PROCEDIMENTO PROSEGUE OLTRE IL PRIMO INCONTRO E SI CONCLUDE SENZA L’ACCORDO, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A allegata al Regolamento, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

 

MEDIAZIONE TELEMATICA

NOVITA' MEDIAZIONE TELEMATICA PROCEDIMENTI PROTOCOLLATI DAL 01.03.2023

I procedimenti di mediazione protocollati dal 01.03.2023 possono essere svolti in modalità telematica, secondo la disciplina dell'art. 8 bis del D.Lgsv 28 del 2010 introdotto dalla riforma della giustizia.

CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA:

1) Tutte le parti della mediazione devono essere munite di firma digitale. I verbali di mediazione telematica devono essere nativi digitali (non devono essere mai stampati) e devono essere sottoscritti da tutte le parti con firma digitale PADES (NON CADES O P7M). Infine, i verbali devono essere conservati a norma del codice dell'amministrazione digitale, cioè da un provider autorizzato a pagamento. 

2) Se una o più parti della mediazione non sono munite di firma digitale, l'organismo di mediazione può mettere a disposizione la firma elettronica avanzata qualificata (FEA) a condizione che la parte sia munita di SPID. I verbali di mediazione telematica devono essere nativi digitali (non devono essere mai stampati) e devono essere sottoscritti da tutte le parti con firma elettronica avanzata qualificata. Infine, i verbali devono essere conservati a norma del codice dell'amministrazione digitale, cioè da un provider autorizzato a pagamento. 

- Non è più contemplata la mediazione parzialmente telematica, con alcune parti che sottoscrivono in presenza dinanzi al mediatore e alcune in connessione da remoto: la mediazione si considera sempre telematica anche se la parte collegata da remoto è una sola e tutte le altre sono presenti in sede dinanzi al mediatore; il verbale, pertanto, dovrà essere sottoscritto da tutti o con firma digitale o con FEA e dovrà essere conservato a pagamento da un provider autorizzato. 

IL COSTO DELLA MEDIAZIONE TELEMATICA è di €. 20,00 iva compresa per ogni verbale di mediazione sottoscritto e conservato a norma del codice dell’amministrazione digitale. Il costo per la mediazione telematica è posto inizialmente a carico della parte che richiede la telematica. Il costo per i verbali successivi al primo è posto a carico di tutte le parti in egual misura. 

SE NON SI POSSIEDE UNA FIRMA DIGITALE O SE NON SI È IN POSSESSO DI SPID la mediazione dovrà svolgersi in presenza e le parti che non possono partecipare possono delegare un rappresentante munito dei poteri (procura speciale notarile).

COMPETENZA TERRITORIALE

Benvenuto in Concordia Mediazioni!

Competenza territoriale in 120 circoscrizioni di Tribunale elencati nella sezione SEDI, ma un solo indirizzo PEC per DEPOSITARE una mediazione o ADERIRE alla mediazione già protocollata.

Riscontreremo il deposito con il numero di protocollo assegnato alla mediazione entro 60 minuti.

E' possibile depositare una mediazione o aderire ad una mediazione, avvalendosi anche delle PEC delle sedi territoriali indicate in elenco, ovvero con deposito a mani presso la sede territoriale più vicina.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
  • Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
  • Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

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