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Art. 05_04 -quater (Mediazione demandata dal giudice).

Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo.

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento, in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1) valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5,  commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.


 1) in grassetto - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1

-d) all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «fino al momento della precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;

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