FORO EUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA
organismo di mediazione civile e commerciale n. 1120 Registro Ministero della Giustizia
LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE PREVISTE
Le tipologie di mediazione previste dalla normativa vigente sono:
A.LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
È tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle seguenti materie:
di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
e dal 30 giugno 2023
di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
B.LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI
La nuova normativa si pone in un'ottica di valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice.
E' stato confermato il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Il giudice, con l’ordinanza, deve dare conto delle circostanze valutate: natura della causa, stato di istruzione della stessa, comportamento delle parti e ogni altra circostanza),
In tal caso la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica quindi il regime dettato dall'articolo 5; in particolare vengono richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice).
È quindi prevista la fissazione di una nuova udienza nella quale il giudice, qualora dovesse accertare che la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Le disposizioni normative non pongono limiti alle materie relativamente alla mediazione demandata.
La demandata è esclusa solo se la mediazione è stata già esperita.
In caso di rinvio della mediazione, le parti sono tenute a comunicarlo al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari (comma 3).
C.LA MEDIAZIONE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA:
Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Con la nuova formulazione dell'art. 5 sexies, pertanto, viene esplicitato che l'esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è stata eliminata la possibilità per le parti di individuare, in un momento successivo alla stipula del contratto o all’adozione dello statuto o dell'atto costitutivo, un diverso organismo di conciliazione.
Per il resto il regime applicabile è quello già previsto in via generale dell'articolo 5, comma 2; vengono inoltre richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice) dell'articolo 5.
D.LA MEDIAZIONE VOLONTARIA
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
LA COMPETENZA TERRITORIALE - LA DEROGA ALLA COMPETENZA (art. 4 Dlgs 28/20210 s.m. e i)
La domanda di mediazione deve essere depositata, da una delle parti, presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. (art. 4 c. 1)
La competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti (art. 4 c. 3)
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. (art. 4 c. 2)
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE N. 1120
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