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Regolamento di mediazione dell'Organismo ADR Foro Europeo

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 ADEGUAMENTO AL DM 150/23 art. 22

ART. 3 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

3.1 Iscrizione, Invito delle parti, Adesione, Richieste di Rinvio

3.2 Primo incontro, luogo e modalità di partecipazione, svolgimento e durata

3.3 Coinvolgimento del Terzo ed Intervento volontario.

3.4 La proposta del Mediatore.

3.5 Conclusione del procedimento. Verbale e Accordo di conciliazione.

ART. 4 MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 5 MEDIATORI: ISCRIZIONE, SCELTA E AFFIDAMENTO INCARICO

5.1 Iscrizione del Mediatore negli elenchi dell’Organismo.

5.2 Scelta e Nomina del Mediatore.

5.3 Affidamento degli incarichi ai Mediatori.

ART. 6 TIROCINIO

ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ e SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

ART. 8 TARIFFE

8.1 indennità’

8.2 ulteriori spese di mediazione:

8.3 tempistiche e modalità di pagamento delle ulteriori spese:

8.4 criteri per applicazione delle tariffe minime o massime delle ulteriori spese:

ART. 9 CONSULENTI TECNICI

ART. 10 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

ART. 11 CLAUSOLA FINALE

 

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente regolamento, conformandosi alle procedure ed ai principi d’informalità, rapidità, riservatezza, indipendenza ed imparzialità del mediatore e trasparenza, indicati dal D.Lgs. n. 28/2010, e successivamente modificato ed integrato a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. n. 150/2023, trova attuazione per la Mediazione civile commerciale delle controversie che le parti decidano di risolvere amichevolmente tramite un accordo, per disposizione di legge, su disposizione del giudice, avvalendosi di una clausola contrattuale o volontariamente.

1.2 Il regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

1.3 Il regolamento contiene, all’art 2, tutti gli adeguamenti richiesti dall’art.22 del DM 150/2023, e nei restanti articoli vengono regolamentate le procedure seguite dall’Organismo, adeguate alla riforma del D.lgs 28/2010, operata a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 149/2022 in tema di Mediazione civile commerciale.

ART. 2 ADEGUAMENTO AL DM 150/23 art. 22

Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall’organismo e nel rispetto dell’art. 22 del DM 150/2023 precisa le seguenti indicazioni:

a) La Mediazione si svolge nella sede dell’Organismo ADR FORO EUROPEO, comunicate e accreditate dal Responsabile del Registro e pubblicate sul sito web dell’Organismo. Solo su richiesta e con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, lo svolgimento della procedura potrà avvenire in altro luogo, ritenuto più idoneo. La ADR FORO EUROPEO può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi con cui abbia raggiunto a tal fine un accordo, nel rispetto delle attuali previsioni normative ed obblighi di trasmissione al Responsabile del Registro e di pubblicazione sul proprio sito web.;

b) Ogni parte del procedimento può manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;

c) Ad ogni parte del procedimento, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, è data la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto;

d) Le parti possono di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’organismo;

e) In difetto di indicazione concorde del mediatore, ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione sono così individuati:

- Il Luogo ove si svolge la procedura di Mediazione, in relazione alla sede per cui è stata data disponibilità da parte del Mediatore all’affidamento degli incarichi;

- La Materia oggetto della procedura di Mediazione, in relazione alle materie per le quali il Mediatore ha dato disponibilità all’affidamento degli incarichi;

- L’Immediata disponibilità all’accettazione dell’incarico del mediatore in considerazione delle tempistiche imposte all’Organismo per la fissazione del primo incontro;

- Le Specifiche competenze professionali del Mediatore ed eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto;

- L’inesistenza di manifesti conflitti d’interesse con le parti, rappresentanti e difensori; ;

f) In difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l’organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);

g) Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo ;

h) Sono cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore:

- avere in corso con una delle parti rapporti professionali di qualsiasi natura;

- essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;

- essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;

- essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;

- avere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con una delle parti;

- la mancanza di uno dei requisiti richiesti dal DM 150/2023;

- l’esistenza di particolari condizioni creatisi in occasione della Mediazione che possono far temere circa la non imparzialità del mediatore;

- ogni altra causa di incompatibilità prevista dal codice europeo di condotta dei mediatori e dal codice deontologico che il mediatore sarà obbligato a rispettare per la sua eventuale iscrizione ad un albo o ordine professionale;

i) Le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, sono le seguenti: “Il Mediatore, con l’accettazione dell’incarico, contestualmente dichiara la propria imparzialità, indipendenza ed insussistenza di cause impeditive all’accettazione dell’incarico, si obbliga alla riservatezza del procedimento. nonché garantisce la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Si obbliga al rispetto del Codice europeo di condotta dei mediatori, al Codice Etico dell’Organismo ed al rispetto di ogni obbligo sancito dal Codice Deontologico professionale di appartenenza. Si obbliga infine ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l’imparzialità del procedimento”;

l) Il Mediatore, al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, come ulteriore impegno, si obbliga a comunicare al Responsabile dell’Organismo, qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque il verificarsi di qualunque fatto impedimento all’accettazione o al prosieguo dell’incarico;

m) Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

n) La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, è di due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata sono rappresentate dalla disponibilità delle aule di mediazione e del Mediatore e dalla condizione che l’ulteriore tempo venga chiesto per la redazione dell’accordo di mediazione;

o) In presenza di una delle cause di incompatibilità elencate al punto h) e/o di violazione del codice deontologico di appartenenza del singolo mediatore, le parti possono chiedere al responsabile dell’organismo la sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo il diverso soggetto competente a provvedervi è il mediatore più anziano iscritto negli elenchi dei mediatori dell’Organismo, nella qualità di facente funzione di Responsabile dell’Organismo;

p) In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l’organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);

q) Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

r) Le parti hanno la possibilità, al momento della nomina dell’esperto, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale giudizio;

s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia, saranno resi pubblici nei modi e termini indicati dalla normativa in materia;

t) In merito alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore, con il presente regolamento viene stabilito che, allo stato, vengono effettuati sulla base delle tariffe professionali stabilite con D.M. 30 Maggio 2002 per i periti e i CTU.

Al fine di garantire alle parti la preventiva conoscenza della spesa dei consulenti tecnici, essi dovranno comunicare all’Organismo gli importi relativi alla prestazione richiesta, prima dell’affidamento dell’incarico. L’Organismo provvederà a comunicare alle parti il preventivo di spesa sottoposto dai consulenti, e solo in caso di unanime accettazione si provvederà alla sottoscrizione di formale affidamento di incarico professionale tra le parti ed il tecnico;

La liquidazione delle relative parcelle avverrà alla consegna dell’elaborato peritale, salvo acconti stabiliti tra le parti ed il tecnico nell’atto di affidamento dell’incarico, ed i relativi importi non rientrano negli importi previsti nelle tabelle. Il compenso dei consulenti tecnici rimane a carico delle parti.

u) All’art. 8 del presente Regolamento sono illustrati, anche con esempi pratici, i criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;

v) Fermo restando l’Obbligo dell’Organismo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione, che avviene in conformità a quanto dispone l’art. 47 comma 6 del DM 150/23, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune, e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Il Mediatore e le parti concordano all’atto di presentazione della domanda, o di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti devono essere ritenuti riservati.

Durante lo svolgimento degli incontri di mediazione ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti, non riservati al solo mediatore, depositati nelle sessioni comuni e separate, chiedendo al Mediatore di visionarli ed eventualmente di estrarne copia. La Segreteria, previo pagamento di eventuali spese vive, consegna alle parti gli atti richiesti in modalità cartacea o telematica;

Terminato il procedimento, l’Accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e separate e l’eventuale richiesta di estrarne copia o di visionare gli stessi, è riservata esclusivamente alle parti costituite nel procedimento di mediazione e solo a seguito della regolare adesione al procedimento ed al pagamento delle indennità, dovute all’Organismo per l’iscrizione e l’adesione alla procedura. Ciascuna parte, purché legittimata ed in regola con i pagamenti, può fare richiesta di accesso agli atti a mezzo Pec agli indirizzi dell’organismo pubblicati sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it, indicando le modalità in cui richiede di riceverne copia (cartacea o digitale) e gli indirizzi (fisici o digitali) ove riceverli.

L’Organismo, nel termine di giorni 30 dalla richiesta, si impegna a trasmettere copia degli atti al richiedente a mezzo pec o raccomandata, addebitandone i relativi costi vivi al richiedente.; z) In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro, in conformità agli artt. 40 e 41 DM 150/23 L’Organismo si impegna a comunicare l’adozione del provvedimento e la data di decorrenza dei suoi effetti alle parti dei procedimenti in corso ed ai mediatori, attestando l’adempimento di tale onere al Responsabile del registro;

Le procedure in corso avanti l’Organismo sospeso o cancellato seguiranno il procedimento disciplinato dall’art. 41 del DM 150/23, e l’Organismo si obbliga, in conformità allo stesso articolo, a porre in essere tutti gli adempimenti ivi indicati, compresi gli oneri di informazione alle parti, di trasmissione documentale all’organismo ove proseguirà la procedura, di conservazione sostituiva prevista dall’art. 8 bis Dlgs 28/10;

aa) l’eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell’efficacia delle procedure offerte dall’organismo e la loro illustrazione, sarà resa pubblica nei modi e termini previsti dalla normativa in materia;

bb) Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6 del D.M. 150/23.

ART. 3 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

3.1 Iscrizione, Invito delle parti, Adesione, Richieste di Rinvio:

Il procedimento di mediazione inizia con il deposito della domanda di mediazione presso una delle sedi della ADR FORO EUROPEO, o a mezzo pec all’indirizzo dell’organismo pubblicato sul sito www.adrforoeuropeo.it; A seguito del ricevimento della domanda di Mediazione, il Responsabile dell’Organismo procede alla iscrizione della procedura nel Registro degli affari di mediazione, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti o diversa disposizione normativa modificativa degli attuali termini;

A seguito dell’iscrizione del procedimento, verificata la correttezza dei dati inseriti nella domanda, la Segreteria dell’Organismo procede con l’invito delle parti, dunque la domanda, la designazione del mediatore, la sede e l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e il luogo e la data del primo incontro ed ogni altra informazione utile, sono comunicate a cura dell’Organismo, agli indirizzi indicati nella domanda di mediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Le parti invitate potranno comunicare all’Organismo l’adesione e la partecipazione all’incontro di mediazione, compilando e trasmettendo all’Organismo apposito Modulo di Adesione presso una delle sedi della ADR FORO EUROPEO, o a mezzo Pec all’indirizzo dell’Organismo pubblicato sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it;

Eventuali richieste giustificate di rinvio del primo incontro, potranno essere formulate solo a seguito della adesione alla procedura, e previo pagamento delle indennità di mediazione richieste per l’adesione. Sulla concessione del rinvio decide il Mediatore incaricato, valutando la richiesta anche in base alle tempistiche imposte dalla legge per la conclusione del procedimento.

3.2 Primo incontro, luogo e modalità di partecipazione, svolgimento e durata:

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs.  28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

3.3 Coinvolgimento del Terzo ed Intervento volontario.

Ciascuna parte, o il Mediatore incaricato, può segnalare alle altre parti presenti l’opportunità del coinvolgimento di un soggetto terzo, al quale il procedimento stesso è comune. La parte interessata coinvolge il terzo indicato soltanto se lo ritiene opportuno, e sempre che il termine residuo per la conclusione del procedimento lo consenta. Quando l’opportunità del coinvolgimento del terzo, al quale il procedimento è comune, emerge per iniziativa di una parte o del Mediatore, per consentirne la partecipazione, occorre il consenso di tutte le parti presenti oltre che del Mediatore incaricato.

La parte interessata può, invece, subito coinvolgere il terzo chiamato per garanzia propria o impropria, pur senza il consenso del Mediatore e dell’altra parte e sempre che il termine residuo per la conclusione del procedimento lo consenta.

Nel corso del procedimento è ammesso anche l’intervento volontario, a condizione che le parti presenti prestino il loro consenso alla partecipazione dell’interventore e che il termine residuo per la conclusione del procedimento lo consenta.

3.4 La proposta del Mediatore.

Il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione su concorde richiesta delle parti, su espressa disposizione del Giudice, o di propria iniziativa anche senza la concorde richiesta delle parti. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs 28/10. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi per formularla.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore per iscritto ed entro 7 giorni dalla comunicazione, o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3.5 Conclusione del procedimento. Verbale e Accordo di conciliazione.

A Conclusione del procedimento il Mediatore redige il verbale di mediazione, contenente l'eventuale accordo, sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo.

Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il verbale conclusivo del procedimento, contenente l'eventuale accordo di conciliazione, se in formato analogico è redatto in tanti originali quante sono le parti oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo, se in formato digitale è redatto in unico documento nativo digitale. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedano. È fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Per il rilascio del verbale di mediazione, le indennità di mediazione devono essere state corrisposte per l’intero da tutte le parti.

ART. 4 MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

4.1 Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, nonché perché esplicitamente disciplinato nel D.Lgs 28/10, le parti possono richiedere lo svolgimento della Mediazione in modalità telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza, dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni. La mediazione in modalità telematica è sempre ammessa, anche nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore presso la sede dell’Organismo.

4.2 L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi o incontri e presuppone che la parte richiedente sia nella disponibilità degli strumenti audio video necessari per lo svolgimento della videoconferenza, per la firma del verbale di mediazione e per la sua trasmissione al Mediatore o alle altre parti, nei modi disciplinati dal D.Lgs 28/10.

4.3 L’utilizzo del servizio telematico è accessibile anche dal sito web www.adrforoeuropeo.it, previa registrazione ed identificazione delle parti, tramite trasmissione dei documenti d’identità delle parti e dei difensori che intendano partecipare alla mediazione in modalità telematica, il tutto come specificato nella lettera di invito in mediazione.

4.4. A seguito della registrazione e della identificazione dei partecipanti alla modalità telematica, all’utente vengono attribuite e trasmesse una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al servizio e per lo svolgimento delle operazioni previste.

4.5. L’Organismo ADR FORO EUROPEO si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, ADR FORO EUROPEO non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali.

4.6. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte nel procedimento.

4.7 Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 Marzo 2005 numero 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati da ADR FORO EUROPEO per gli incontri del procedimento di mediazione telematica assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo di partecipare da remoto o in presenza.

4.8 A conclusione della mediazione il Mediatore forma un unico documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei casi di mediazione obbligatoria e di mediazione demandata dal Giudice il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico sottoscritto viene inviato al Mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'Organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione, svolto con modalità telematiche, avvengono a cura dell'organismo di mediazione in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo 82 del 2005.

4.9 Quando per motivi tecnici, relativi al malfunzionamento del collegamento internet o degli strumenti in possesso delle parti, difensori e/o del Mediatore, non sia possibile svolgere o proseguire il collegamento audio visivo da remoto, il Mediatore interrompe l’incontro di mediazione e dispone breve rinvio, dandone comunicazione alle parti e difensori. In caso di ripetizione della problematica già riscontrata, se attribuibile al malfunzionamento del collegamento internet o degli strumenti in possesso delle parti e/o difensori, al successivo incontro il Mediatore dispone rinvio in presenza presso la sede dell’Organismo.

ART. 5 MEDIATORI: ISCRIZIONE, SCELTA E AFFIDAMENTO INCARICO

Oltre quanto già indicato all’art. 2: lett. d) in merito in merito alla facoltà delle parti di indicazione concorde del mediatore; lett. e) in merito ai criteri di assegnazione degli affari di mediazione; lett. f) in merito al potere di disattendere la scelta del mediatore operata dalle parti; si disciplina quanto segue:

5.1 Iscrizione del Mediatore negli elenchi dell’Organismo.

L’iscrizione dei Mediatori negli elenchi dell’Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dal curriculum vitae.

I Mediatori inseriti negli elenchi dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e dello specifico aggiornamento richiesto dalle norme in materia, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati. In difetto di trasmissione dei titoli di aggiornamento richiesti dalle norme in materia, il Responsabile dell’Organismo non procederà alla loro nomina e potrà disporne la sospensione e la cancellazione dagli elenchi dell’Organismo.

All’atto di iscrizione negli elenchi dell’Organismo il mediatore potrà indicare in quali materie obbligatorie e volontarie, e per quali sedi dell’Organismo, in base alle proprie competenze professionali ed alle proprie disponibilità logistiche, è disponibile ad accettare gli incarichi affidati dal Responsabile.

Gli elenchi dei mediatori sono consultabili sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it e L’Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per competenze professionali e per sedi di riferimento, garantendo un rapporto minimo di 3 mediatori per ogni sede operativa.

5.2 Scelta e Nomina del Mediatore.

II Mediatore può essere scelto dalle parti concordemente, tra i mediatori inseriti negli elenchi dell’Organismo e pubblicati sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it, e nominato dal Responsabile dell’Organismo, oppure può essere individuato e nominato dallo stesso Responsabile dell’Organismo in caso di mancata indicazione delle parti. Il Responsabile dell’Organismo può disattendere la scelta del Mediatore operata dalle parti in presenza di giustificati motivi, atti a consentirgli di nominare un professionista ritenuto più competente a trattare la procedura in considerazione dei criteri di individuazione sotto elencati;

Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, identificandolo nel professionista più idoneo, per specifica competenza in relazione al procedimento di cui si tratta, ed esclude la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.

Il Mediatore incaricato, si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull’istanza di ricusazione provvede il Responsabile dell’Organismo, o quando il mediatore coincide con il Responsabile dell’Organismo, provvede il mediatore più anziano tra gli iscritti, nella qualità di facente funzione di Responsabile dell’Organismo.

5.3 Affidamento degli incarichi ai Mediatori.

Nel rispetto dei criteri di rotazione, e delle facoltà consentite dalla legge alle parti ed all’Organismo, già indicati all’art. 2 lett. d, e, f, del presente Regolamento ove sono già indicati i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi ai Mediatori, nelle controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree e sedi di competenza.

Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari gradi di competenza. La selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

All’atto di affidamento dell’incarico il Mediatore potrà accettare o rifiutare di svolgere il procedimento, sottoscrivendo apposita modulistica predisposta dall’Organismo.

In caso di accettazione dell’incarico il Mediatore sottoscriverà contestualmente la dichiarazione di riservatezza, indipendenza ed imparzialità secondo la formula indicata all’art. 2 lett. i del presente Regolamento, e solo successivamente riceverà copia del fascicolo della mediazione.

ART. 6 TIROCINIO

L’Organismo ADR FORO EUROPEO, ai sensi e nel rispetto dell’art. 23 comma 1 e comma 5 del D.M. 150/23, può consentire la partecipazione agli incontri di mediazione ai richiedenti tirocinanti, partecipanti ai percorsi formativi, di cui all’art. 23 citato, presso enti di formazione con cui l’Organismo ADR FORO EUROPEO abbia stipulato a tal fine apposito accordo.

Il Tirocinante è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9 del D.Lgs 28/2010.

Il Responsabile dell’Organismo coordinerà la presenza dei tirocinanti alle procedure di mediazione, informando le parti, gli eventuali difensori ed il Mediatore incaricato, della partecipazione di eventuali tirocinanti.

Le parti possono escludere la presenza di tirocinanti agli incontri di mediazione, previa comunicazione all’Organismo.

ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ e SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Oltre quanto già indicato all’art. 2: lett. g) in merito all’obbligo del mediatore di sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza e imparzialità; lett. h) in merito alle cause di incompatibilità del mediatore; lett. i) in merito alle formule della dichiarazione di indipendenza ed imparzialità del Mediatore; lett. l) in merito agli ulteriori impegni del Mediatore; lett. m) in merito al divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore; lett. o) in merito alla richiesta di sostituzione del mediatore; lett. p) in merito alla sostituzione del mediatore per cause sopravvenute; lett. v) in merito agli obblighi dell’Organismo di trattamento dei dati, di accesso agli atti, e alle modalità e tempistiche di trasmissione copia degli stessi alle parti; lett. bb) in merito alle modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; si disciplina quanto segue:

7.1 Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo, o partecipa al procedimento di Mediazione, è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

Il Mediatore prima di iniziare il procedimento, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, riservatezza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, secondo la formula già indicata all’art. 2 lett. i del presente Regolamento;

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;

- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;

- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;

- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma 4 o comunque formato durante il procedimento.

7.2 Le cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare sono quelle già indicate all’art.2 lett. h del presente Regolamento;

In casi eccezionali, Il Responsabile dell’Organismo può procedere alla sostituzione del Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, il Responsabile dell’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua immediata sostituzione.

ART. 8 TARIFFE

Oltre quanto già indicato all’art. 2: lett. u) in merito alle tariffe; si disciplina quanto segue:

Le Tariffe applicate dall’Organismo, sono rappresentate dalle indennità (che comprendono le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro) e dalle eventuali Ulteriori spese di mediazione (in caso di accordo o di superamento del primo incontro), e sono quantificate ed equiparate negli importi a quelle disciplinate nel DM 150/2023 e relativi Allegati;

Quando due o più parti rappresentano un unico centro di interessi, è da loro dovuta una sola quota delle INDENNITA’ previste per l’iscrizione e/o adesione alla procedura e delle eventuali SPESE ULTERIORI DI MEDIAZIONE previste in caso di superamento del primo incontro o di accordo al primo incontro, restando comunque gli stessi coobbligati in solido tra loro e con le controparti per il saldo di tutte le quote dovute all’Organismo.

8.1 INDENNITÀ’

Per l’iscrizione del procedimento e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 28/10 e s.m e i. e dell’art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all’atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITÀ’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro negli importi inderogabili, individuati dall’art.28 DM 150/2024 e sotto riportati a titolo di esempio pratico, oltre le eventuali spese vive (ad esempio per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali):

PER LE MATERIE OBBLIGATORIE:

(condizione di procedibilità e demandata dal Giudice) importi già ridotti di 1/5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1.000

€32,00

€48,00

€ 80,00

€ 97,60

Da 1.001 a 50.000

€60,00

€96,00

€156,00

€190,32

Superiore a 50.000

ed indeterminato

€88,00

€136,00

€224,00

€273,28

Indeterminabile BASSO

€88,00

€48,00

€136,00

€165,92

Indeterminabile MEDIO

€88,00

€96,00

€184,00

€224,48

Indeterminabile ALTO

€88,00

€136,00

€224,00

€273,28

 

PER LE MATERIE VOLONTARIE:

 

 

 

Valore del procedimento

 

Spese di Avvio

Spese di mediazione per il

primo incontro

 

 

Fino a 1.000

€40,00

€60,00

€100,00

€122,00

Da 1.001 a 50.000

€75,00

€120,00

€195,00

€237,90

Superiore a 50.000 ed indeterminato

€110,00

€170,00

€280,00

€341,60

Indeterminabile BASSO

110,00

60,00

€170,00

€207,40

Indeterminabile MEDIO

110,00

120,00

€230,00

€280,60

Indeterminabile ALTO

110,00

170,00

€280,00

€341,60

 

8.2 ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE:

Quando il primo incontro si conclude con l’Accordo o quando si prosegue nel tentativo di mediazione oltre il primo incontro, a prescindere dal raggiungimento dell’accordo, ai sensi dell’art. 30 e 31 DM 24/10/23 n. 150 e All. A, ciascuna parte è tenuta a pagare le Ulteriori spese di mediazione.

L’Organismo ADR FORO EUROPEO dichiara di adottare la tabella delle spese di mediazione di cui all’Allegato A al D.M. 150/23, applicando pertanto l’art. 31 dello stesso D.M. richiamato, fermo restando quanto previsto dagli art. 28 e 30 dello stesso D.M. 150/23, dunque:

QUANDO IL PRIMO INCONTRO SI CONCLUDE SENZA L’ACCORDO, ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITÀ’.

QUANDO IL PRIMO INCONTRO SI CONCLUDE CON L’ACCORDO, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella Allegato A al D.M. 150/23, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.

QUANDO L’ACCORDO SI RAGGIUNGE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella Allegato A al D.M. 150/23, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 25%.

In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi massimi della Tabella Allegato A al D.M. 150/23 possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell’impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

QUANDO IL PROCEDIMENTO PROSEGUE OLTRE IL PRIMO INCONTRO E SI CONCLUDE SENZA L’ACCORDO, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella Allegato A al D.M. 150/23, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.

8.3 TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ULTERIORI SPESE:

Le parti sono responsabili in solido del pagamento degli importi dovuti all’Organismo, che si intendono descritti nelle tabelle sopra riportate come pro quota ed iva esclusa. Gli importi dovuti dovranno essere pagati all’Organismo nella misura non inferiore al 50% all’atto di superamento del primo incontro, in caso di prosieguo del tentativo di mediazione, e saldati entro l’ultimo incontro, in ogni caso prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento. Gli importi potranno essere pagati in contanti o a mezzo Pos, se in presenza, oppure a mezzo bonifico alle credenziali comunicate e descritte in domanda di mediazione e nel modulo di adesione. La prova dell’avvenuto pagamento, unitamente ai dati per la fatturazione elettronica, dovrà essere comunicata alla Segreteria dell’Organismo entro le scadenze previste. Il mancato o ritardato pagamento degli acconti o dei saldi potrà dar luogo al rifiuto di consegnare il verbale di mediazione conclusivo del procedimento, fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

8.4 CRITERI PER APPLICAZIONE DELLE TARIFFE MINIME O MASSIME DELLE ULTERIORI SPESE:

La Tabella delle spese di mediazione, Allegato A al D.M. 150/23 applicata dall’Organismo, prevede scaglioni di valore crescente, con i corrispondenti importi dovuti a titolo di ulteriori spese di mediazione, quantificati nel minimo e nel massimo per ciascuno scaglione.

L’importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura di mediazione viene calcolato in proporzione al valore della lite, tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.

La determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione avviene ai sensi dell’art. 29 del D.M. 150/23.

L’applicazione delle tariffe Massime è dovuta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati e di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A al D.M. 150/23, in aggiunta a quanto prevede l’articolo 30, comma 2 del D.M. 150/23, possono essere maggiorati fino al venti per cento;

In assenza dei requisiti sopra elencati e descritti l’Organismo procederà con l’applicazione delle tariffe Minime;

ART. 9 CONSULENTI TECNICI

Oltre quanto già indicato all’art. 2: lett. r) in merito alla producibilità in giudizio della relazione tecnica; lett. t) in merito alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici; si disciplina quanto segue:

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate direttamente dal mediatore titolare o tramite il mediatore ausiliario, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali;

Al momento della nomina del tecnico le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’art. 9 del Dlgs 28/10. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’art. 116, comma primo, del codice di procedura civile.

ART. 10 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

È di competenza ed esclusiva responsabilità delle parti:

la verifica dell’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione.

ADR FORO EUROPEO non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;

ART. 11 CLAUSOLA FINALE

Infine, Oltre quanto già indicato all’art. 2: lett. z) in merito alla sospensione o cancellazione dell ’Organismo; si disciplina quanto segue:

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nel D.M. n. 150/2023 e successive modificazioni o integrazioni.