Art. 06 (Durata).
Art. 6 (Durata) (1) - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il Correttivo (1)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3.Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2 o dall’articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
1) - nuovo articolo - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1 e) l'articolo 6 è sostituito
Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.
precedente formulazione
Art. 6 (Durata). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.
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