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Art. 09 Dovere di riservatezza.

Art. 9 Dovere di riservatezza. - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

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