Art. 12.2 -bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione).
Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione).- Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, puo' altresi' condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro (1) di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
1) in grassetto - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1
n) all'articolo 12-bis, al comma 3, le parole: «partecipato alla» sono sostituite dalle seguenti: «partecipato al primo incontro di»;
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