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Art. 15_02 -bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità).

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo 

Capo II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
 
1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.


1) in grassetto - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1
o) all'articolo 15-bis, comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.»;

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