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Art. 15_07 -septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).

Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

5. L'avvocato non può chiedere ne' percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.


1) in grassetto - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1
q) all'articolo 15-septies, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»;

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