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Art. 16.2 -bis (Enti di formazione)

Art. 16-bis (Enti di formazione).Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo

1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1 -bis , lettera a),e 1-ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente d i formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.


1) in grassetto - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1

s) all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «, lettera a) ,»;

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