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Art. 18 Organismi presso i tribunali.

Art. 18 Organismi presso i tribunali Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

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