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Art. 21 Informazioni al pubblico.

Art. 21 Informazioni al pubblicoDlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

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