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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 6 Requisiti di efficienza

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:

a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;

c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;

d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;

g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;

h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;

i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;

m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;

o) le modalità della gestione contabile;

p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;

q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;

r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;

t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;

u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

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