Art. 10 Elenco degli enti di formazione
1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
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