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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 10 Elenco degli enti di formazione

1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.

2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.

3. La parte prima contiene:

a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;

b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;

c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;

d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.

4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

  • Ultimo aggiornamento il .