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D. M. 150/2023 Regolamento

Capo V Indennità, spese e tabelle

Art. 28 Indennità e spese per il primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

3. Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresi' dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

  • Ultimo aggiornamento il .