Art. 40 Effetti della sospensione e della cancellazione
1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
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