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14. LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata

- di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

- di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi con la mediazione demandata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs.  28/2010, il procedimento 

sospensione feriale

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

La proroga

La proroga, ai sensi dell'art 5 commi 1 e 2, deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o deve risultare dal verbale con le dichiarazioni delle parti. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta. 

Norma transitoria

Le disposizioni sulla durata si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali, alla data di entrata in vigore del correttivo (25/01/2025 Dlgs 216/2024), non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

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