Skip to main content

News

Condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Riferimento ai contratti bancari e finanziari - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018

Significato - Estensione al leasing immobiliare stipulato con istituto di credito - Esclusione.

In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

  • Visite: 754