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Omessa partecipazione parte costituita al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo - Sanzione di cui all’art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2030 del 26/01/2018

Regime di impugnazione - Ricorso in appello - Consentito - Ricorribilità immediata in Cassazione - Esclusione - Provvedimento sanzionatorio pronunciato con ordinanza in corso di causa - Irrilevanza - Fondamento.

Non è impugnabile mediante ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., bensì mediante appello della sentenza, di cui costituisce un capo accessorio, la statuizione obbligatoria con la quale il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale disciplina un provvedimento sanzionatorio che non è assimilabile alle condanne a pene pecuniarie di cui all'art. 179, comma 2, c.p.c., da ritenersi applicabile alle sole sanzioni previste dal codice di rito, in attuazione di un potere disciplinare in senso lato.

Né incide, sul regime di impugnazione della condanna per omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, la pronuncia con ordinanza emessa in corso di causa, e non con la sentenza che definisce il giudizio, perché il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo non costituisce argomento per affermare che la pronuncia sia inappellabile, giacché il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo.

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