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Procedimento civile Mediazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12858 del 13/05/2025 (Rv. 674696 - 01

 Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc – Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell’improcedibilità in appello - Esclusione.

L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.

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