07.LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE PREVISTE
Le tipologie di mediazione previste dalla normativa vigente sono:
A. mediazione obbligatoria (art. 5)
B. mediazione demandata dagli uffici giudiziari (art. 5 quater)
C. mediazione prevista da clausola contrattuale/statutaria (art. 5 sexies)
D. mediazione volontaria (art. 2 c. 1)
A. LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art. 5)
È tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle seguenti materie:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
e dal 30 giugno 2023, con la riforma Cartabia, sono state aggiunte le seguenti altre materie:
associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
B.LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI (art. 5 quater)
La riforma Cartabia si pone in un'ottica di valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice.
E' stato confermato - anche dal correttivo (Dlgs 216/2024) - il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione fino al momento in cui "fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione"
La precedente normativa indicava come termine fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Il giudice, con l’ordinanza, deve dare conto delle circostanze che lo hanno indotto a demandare le parti in mediazione. in particolare, dopo aver valutato la natura della causa, lo stato di istruzione della stessa, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.
La mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, si applica il regime dettato dall'articolo 5. In particolare vengono richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice).
È prevista la fissazione di una nuova udienza nella quale il giudice e, qualora dovesse accertare la mancata attivazione del procedimento di mediazione, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Le disposizioni normative non pongono limiti alle materie relativamente alla mediazione demandata.
La demandata è esclusa solo se la mediazione è stata già esperita.
In caso di rinvio della mediazione, le parti sono tenute a comunicarlo al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari (comma 3).
C. LA MEDIAZIONE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA (art. 5 sexies)
Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
Con la nuova formulazione dell'art. 5 sexies, pertanto, è stato esplicitato che l'esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è stata eliminata la possibilità per le parti di individuare, in un momento successivo alla stipula del contratto o all’adozione dello statuto o dell'atto costitutivo, un diverso organismo di conciliazione.
Per il resto il regime applicabile è quello già previsto in via generale dall'articolo 5, comma 2; vengono inoltre richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice).
Clausola contrattuale da inserire:
Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Foro Europeo, iscritto al N. 1137 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo www.adrforoeuropeo.it
D. LA MEDIAZIONE VOLONTARIA (art. 2 c. 1)
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
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