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Agevolazioni fiscali

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
  • Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
  • Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.

  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

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