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Calcolatore Indennità Mediazione - DM 150/2023

Calcolatore spese e indennità di mediazione - DM 150/2023 (Tabella A)

Calcolatore spese e indennità di mediazione
DM 24 ottobre 2023, n. 150 — Tabella A

Calcolo secondo gli artt. 28–34 del DM 150/2023 e la Tabella A allegata (organismi pubblici; per gli organismi privati valgono le tabelle approvate entro i minimi e i massimi). Importi per ciascuna parte (centro di interessi).
1. Valore della lite
2. Tipo di procedimento
3. Esito del procedimento
4. Tariffa delle spese di mediazione (Tabella A)
Tariffa applicata: € 80,00
I minimi della Tabella A sono inderogabili (art. 31, c. 6; art. 32, c. 6). Il minimo di ogni scaglione coincide con il massimo dello scaglione precedente (art. 31, c. 2).
5. Parti, spese vive e IVA

Riepilogo per ciascuna parte

Al deposito della domanda / adesione (art. 28)
Spese di avvio
Spese di mediazione primo incontro
Subtotale primo incontro
Ulteriori spese di mediazione (art. 30)
Ulteriori spese
Totale indennità netta per parte
IVA sulle indennità
Spese vive documentate
TOTALE PER PARTE

Riepilogo complessivo (2 parti)

Totale netto indennità (tutte le parti)
Totale IVA
Totale spese vive
TOTALE COMPLESSIVO
Tabella A — Spese di mediazione per scaglioni di valore (allegato A, DM 150/2023)
Valore della liteMinimo (€)Massimo (€)
Fino a € 1.00080160
Da € 1.001 a € 5.000160290
Da € 5.001 a € 10.000290440
Da € 10.001 a € 25.000440720
Da € 25.001 a € 50.0007201.200
Da € 50.001 a € 150.000 (anche valore indeterminabile)1.2001.500
Da € 150.001 a € 250.0001.5002.500
Da € 250.001 a € 500.0002.5003.900
Da € 500.001 a € 1.500.0003.9004.600
Da € 1.500.001 a € 2.500.0004.6006.500
Da € 2.500.001 a € 5.000.0006.50010.000
Oltre € 5.000.0000,2% del valore0,3% del valore
Avvertenze. Il calcolo è indicativo e si basa sulla Tabella A del DM 150/2023 (vigente per le domande presentate dal 15 novembre 2023):
  • ogni parte versa al deposito/adesione spese di avvio + primo incontro (art. 28, c. 4–5); le ulteriori spese sono dovute da ciascuna parte e in via solidale (art. 34, c. 2–3);
  • più soggetti che rappresentano un unico centro di interessi contano come una sola parte (art. 34, c. 4);
  • gli organismi privati applicano tabelle proprie approvate dal responsabile del registro, entro i minimi inderogabili (art. 32); verificare sempre il tariffario pubblicato dall'organismo scelto;
  • le spese vive (esborsi documentati per convocazioni, firma digitale, copie — art. 28, c. 3) sono dovute in aggiunta e analiticamente;
  • la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non corrisponde indennità per le mediazioni obbligatorie (art. 17, c. 6, d.lgs. 28/2010).

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