Art. 02 Controversie oggetto di mediazione
Art. 2 Controversie oggetto di mediazione - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.
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