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Art. 03 Disciplina applicabile e forma degli atti

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo.

Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. 

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter. (1)

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1) in grassetto - aggiornamento D.Lgs 216/2024 - art. 1 - a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»;

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