Capo III Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12 Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
1. I registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalità informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalità' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale è pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.
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