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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 13 Procedimento di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.

4. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformità all'articolo 32. In alternativa il regolamento puo' contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.

5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

6. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.

7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro puo' chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.

  • Ultimo aggiornamento il .