Capo VI Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35 Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi:
a) l'inadempimento a uno o piu' obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19;
b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro;
d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.
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