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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 36 Cause di cancellazione

1. Costituiscono causa di cancellazione:

a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;

d) l'affidamento di uno o piu' incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;

e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu' incarichi a uno o piu' formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;

f) lo svolgimento di una o piu' procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;

g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;

h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;

i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;

l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;

m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;

n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;

o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.

2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.

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