Art. 37 Invito alla regolarizzazione
1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o è rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza permane la difformità segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.
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