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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 44 Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.

3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformità agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

Art. 45 Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

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