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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 45 Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

Art. 45 Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

  • Ultimo aggiornamento il .