Art. 46 Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dall'articolo 33.
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