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33.I MAGISTRATI IN MATERIA DI MEDIAZIONE (art. 5 quinqiues)

FORMAZIONE DEL MAGISTRATO IN MATERIA DI MEDIAZIONE

L'articolo 5-quinquies, sempre nell'ottica della valorizzazione della mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 1, comma 4, lettera o), della legge delega, attribuisce grande rilevanza alla formazione del magistrato in materia di mediazione, il numero delle ordinanze disposte dal Giudice e dalla collaborazione tra Uffici Giudiziari e Organismi di Mediazione.

Per il conseguimento di tale obiettivo l’articolo in esame prevede:

l'organizzazione di appositi corsi di formazione in materia di mediazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura, la cui frequenza, al pari del numero e della qualità delle cause definite con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi, costituisce indice di impegno e capacità del magistrato ai fini della valutazione del magistrato stesso (comma 1); 

la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il giudice dispone che le parti debbano ricorrere alla mediazione e le controversie definite con composizione stragiudiziale in sede di mediazione a seguito della loro adozione (comma 2 e 3);

la facoltà, da parte dei capi degli uffici giudiziari, di realizzare progetti, in collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti associazioni professionali di categoria, senza oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire la formazione in materia di mediazione e, in ultima istanza, aumentare il ricorso alla mediazione demandata (comma 4).

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