32.REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI – (art. 17 c. e 2 - Dlgs 28/20210 s.m. e i)
Per quanto riguarda il regime tributario degli atti formati nell'ambito della procedura di mediazione l'art. 17 con la nuova formulazione:
-ha confermata la loro esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie;
-ha elevato da 50.000 a 100.000 euro il limite di valore dell'accordo entro il quale non è dovuta l'imposta di registro. L'imposta è dovuta invece per la parte eccedente i 100 mila euro.
- Visite: 257