15.L'AVVOCATO ED IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (art. 8, c.5).
Le parti devono partecipare con l’assistenza obbligatoria del difensore quando la mediazione è demandata dal Giudice e nelle materie obbligatorie (Art. 8 c. 3)
Gli avvocati che assistono le parti nel procedimento di mediazione hanno l'obbligo di collaborare "in buona fede e lealmente" al fine di "realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse". Questo principio introdotto con la riforma Cartabia (Dlgs 149/2022), confermato con il correttivo (Dlgs 216/2024) determina, in caso di violazione, per gli Avvocati problemi deontologici con conseguente possibile attivazione di un procedimento disciplinare se denunciato al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
L’Avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare l'assistito
- della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal Dlgs. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 previste;
- dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
E' infine necessario ricordare che l'art. 16 al comma 4 bis richiama l'art. 62 (Mediazione) del codice deontologico il quale stabilisce:
1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
II divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.
In caso di violazione dei doveri e divieti di cui al primo e al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 4, 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
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