16.LA DOMANDA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (art. 4 c.2)
AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte che intende avviare la Mediazione può depositare, a mezzo pec e/o email ovvero mediante apposita piattaforma disponibile alla pagina www.adr FORO EUROPEO.it, una domanda di mediazione redatta secondo il modello predisposto che deve necessariamente contenere:
a. l’indicazione della sede di ADR FORO EUROPEO e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
c. ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti digitali cui effettuare tutte le comunicazioni;
d. l’oggetto della domanda;
e. le ragioni della pretesa;
f. il valore della controversia ovvero le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. La domanda di mediazione può essere presentata anche congiuntamente dalle Parti.
3. La procedura si intende avviata alla data del ricevimento da parte di ADR FORO EUROPEO della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, unitamente all’attestazione del versamento delle spese di avvio e di primo incontro, oltre alle spese vive richieste.
4. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo di mediazione territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo deroga delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito.
5. La domanda presentata ad ADR FORO EUROPEO, anche se successiva, può essere rinunciata solo dalla parte istante attraverso apposita comunicazione a mezzo pec. Eventuali comunicazioni di altro Organismo o di controparte non comportano automatica rinuncia della domanda.
La domanda di mediazione deve indicare:
a) il nome dell’organismo di mediazione;
b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) l’oggetto e le ragioni della pretesa;
d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
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