04.LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - (art. 1 - Dlgs 28/20210 s.m. e i)
Definizione
E’ l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (definizione dal d lgs 28/2010 e s.m. e i)
Nel nostro ordinamento la mediazione è stata introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010 (successivamente modificato dal decreto legge n. 69 del 2013 e dal Dlgs 149/2022 e Dlgs 216/2024).
Si tratta di un’attività volontaria, rimessa alla decisione delle parti, ad eccezione dei casi in cui l’art. 5, comma 1-bis, e del citato d.lgs. 28/2010 - in relazione a specifiche controversie le attribuisce un carattere obbligatorio
Questo comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della azione in sede civile.
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