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03.GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

L’Organismo di mediazione è l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. – (Definizione art.1 D.lgs. 28/2010

In particolare l’art. 16 Dlgs 28/2010 al Capo III (ORGANISMI DI MEDIAZIONE) precisa: 

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire Organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 (controversie oggetto di mediazione) del Dlgs 28/2010)

Gli Organismi devono essere iscritti nel registro tenuto, mediante piattaforma informatica, dal Ministero della giustizia

Gli Organismi devono predisporre e depositare (al Ministero) il regolamento di procedura e il codice etico.

Ai fini dell’abilitazione devono avere specifici requisiti di serietà e di efficienza indicati all’art. 16 c.1bis e 1ter).

Disciplina applicabile al procedimento di mediazione

Il regolamento di procedura degli Organismi di mediazione.

L’art. 3 del D.lgs. 28/2010 stabilisce

-che “al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’Organismo scelto dalle parti” 

-che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” e  che la mediazione “può svolgersi secondo modalità previste dal regolamento dell’Organismo”. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, 8bis e 8ter del D.lgs. 28/2010.

Il regolamento di procedura è “l’atto, adottato dall’Organismo, contenete l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati”. (art. 1 del D.M. 150/2023).

Il comma 3 dell’art. 16 D.lgs. 28/2010 stabilisce che l’Organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nei registi tenuto dal Ministero della Giustizia, deve depositare il regolamento di procedura ed il codice etico.
Nel regolamento devono essere previsti “le procedure telematiche utilizzate e le tabelle delle indennità richieste (art. 17, c. 4 e seguenti). 

Organismo sospeso o cancellato - Le procedure in corso avanti l’Organismo sospeso o cancellato seguiranno il procedimento disciplinato dall’art. 41 del DM 150/23, e l’Organismo si obbliga, in conformità allo stesso articolo, a porre in essere tutti gli adempimenti ivi indicati, compresi gli oneri di informazione alle parti, di trasmissione documentale all’Organismo ove proseguirà la procedura, di conservazione sostituiva prevista dall’art. 8 bis Dlgs 28/10.

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