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25.LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL MEDIATORE (art. 11 c. 1 e 2  - art. 13)

Sono previste due ipotesi.

A-il mediatore può formulare una proposta di conciliazione;

B-il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti congiuntamente lo chiedono.

A. Se formula la proposta la allega al verbale e la comunica alle parti per iscritto. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Le parti, entro sette giorni, o un maggior termine indicato dal mediatore, decidono se accettare o rifiutare la proposta. In caso di mancata risposta nei termini, la proposta di intente rifiutata.

B. Il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.

25 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE

Il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione su concorde richiesta delle parti, su espressa disposizione del Giudice, o di propria iniziativa anche senza la concorde richiesta delle parti. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs 28/10.

Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi per formularla.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al Mediatore per iscritto ed entro 7 giorni dalla comunicazione, o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione  . Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia e con il correttivo

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. 

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