24.CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art.11)
L’art. 11 fissa i principi riguardanti la conclusione del procedimento di mediazione.
Il correttivo, Dlgs 216/2023 all’art. 1 lettera i), ha modificato detto articolo
- specificando che l’accordo non è parte integrante del verbale ma deve essere un allegato al verbale medesimo.
- introducendo i riferimenti al procedimento in modalità telematica al fine di coordinare le disposizioni sulla conclusione con quanto già previsto dall’art. 8-bis e 8 ter.
- specificando, con un nuovo comma, 4-bis: , che la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di decadenza fissato dall’articolo 8, comma 2 (vedi sopra) e che tale termine decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
Il procedimento di mediazione si conclude con una delle seguenti soluzioni:
1) con l’accordo di conciliazione
Il mediatore forma il processo verbale e allega l’accordo. L’accordo deve contenere la indicazione del valore della questione trattata.
2) senza l’accordo di conciliazione
Il mediatore forma il processo verbale di chiusura.
3) con una proposta di conciliazione formulata dal mediatore
Sono previste due ipotesi:
-il mediatore può formulare una proposta di conciliazione;
-il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti congiuntamente lo chiedono.
Vedi paragrafo successivo
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