27.IL VERBALE CONCLUSIVO DELLA MEDIAZIONE (art. 11 c. 5, 6 e 7)
Il verbale conclusivo della mediazione è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.
Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
A Conclusione del procedimento il Mediatore redige il verbale di mediazione, contenente l'eventuale accordo, sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo.
Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
Il verbale conclusivo del procedimento, contenente l'eventuale accordo di conciliazione, se in formato analogico è redatto in tanti originali quante sono le parti oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo, se in formato digitale è redatto in unico documento nativo digitale.
Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
È fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Per il rilascio del verbale di mediazione, le indennità di mediazione devono essere state corrisposte per l’intero da tutte le parti.
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