28.IL TITOLO ESECUTIVO DELL’ACCORDO (art. 12)
La nuova normativa era intervenuta sull'articolo 12 con alcune modifiche ed il correttivo ha effettuato ulteriori precisazioni.
PARTI ASSISTITE DA AVVOCATI
Anche l'accordo formato e sottoscritto in modalità telematica, nei casi di mediazione in cui le parti sono assistite da avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
L'avvocato in virtù del correttivo - lettera m) comma 1 dell’art. 12 citato, - può dichiarare la conformità dell’accordo all’originale, quando il documento sia trasmesso dall’avvocato all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche.
L’avvocato esercita così i poteri di certificazione di conformità delle copie trasmesse telematicamente all’ufficiale giudiziario e di attestazione di conformità di copia informatica, disciplinati dagli articoli 196-decies e 196-undecies delle disp. att. c.p.c. e disp. transitorie.
PARTI NON ASSISTITE DA AVVOCATI
La previsione riguardante invece i casi di mediazione in cui le parti non sono assistite da avvocati è stata spostata dal comma 1 al nuovo comma 1-bis, ma il contenuto è rimasto lo stesso.
In questo caso, affinché l'accordo possa costituire titolo esecutivo, il verbale che lo contiene deve essere omologato, su istanza di parte, dal presidente del tribunale, che vi provvede con decreto una volta accertatane la regolarità formale e il rispetto delle normative dell'ordine pubblico .
Con le ulteriori modifiche si è chiarito che quando l’accordo è soggetto ad omologazione (in particolare, quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite da avvocati) l'accordo è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione, previo accertamento della regolarità e conformità dell’accordo medesimo (così dispone il comma 1-bis come novellato).
Per le controversie transfrontaliere il verbale è omologato dal Presidente del tribunale del circondario nel quale l'accordo deve avere esecuzione secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/52/CE.
La medesima lettera m) introduce, inoltre, un nuovo comma 1-ter relativo agli accordi transfrontalieri (riconducibili alle liti disciplinate dalla direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale) che sono comunque soggetti ad omologazione. Per tale omologazione si applica comunque quanto previsto dal suddetto comma 1-bis.
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