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38.PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - GRATUITO PATROCINIO (art. 15 bis e seguenti)

Il D.lgs 28/2010, come da ultimo modificato, con gli artt. 15 bis e seguenti ha regolamentato il Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) per il procedimento di mediazione.

E’ previsto il patrocinio a spese dello Stato per i cittadini italiani non abbienti, per lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, per l'apolide e per enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (art. 15 d. lgs. 28/2010) alle seguenti condizioni:

- reddito del beneficiario non superiore all'importo indicato dagli artt. 76 e 77 del testo unico in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002 (art. 15 ter d. lgs. 28/2010)

- se è raggiunto l’accordo di conciliazione nei procedimenti di mediazione obbligatoria o delegata dal giudice (art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010).

L’istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione (art. 15 quater d. lgs. 28/2010):

     - deve essere fatta in via anticipata e preventiva da chi vuole proporre domanda di mediazione e da chi intende aderire;

     - deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78, comma 2, D.P.R. 115/2002). La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000;

     - deve contenere i requisiti formali di cui all’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 115/2002 e le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

L’istanza è presentata personalmente dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha sede l’Organismo di mediazione competente ai sensi dell’art. 4, comma 1, d. lgs. 28/2010, ovvero all’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro venti giorni dal deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio, procede alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione.  

L’avvocato, scelto dalla parte, deve essere iscritto nell’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell’Ordine del luogo ove ha sede l’Organismo di mediazione competente. All’avvocato nominato dall'interessato iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l’Organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Nella mediazione obbligatoria o delegata dal giudice, la parte che rientra nelle condizioni di legge previste per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 115/2002, può depositare all’Organismo la delibera di ammissione del Consiglio dell’Ordine. In tal caso nulla è dovuto a titolo di indennità;

L'ammissione anticipata al Patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione (art. 15 septies, comma 1, d. lgs. 28/2010).

Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, il Consiglio dell’Ordine, su istanza dell'avvocato conferma l’ammissione deliberata in via anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

L’istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione.

L’avvocato ha diritto a un compenso nella misura prevista dal decreto n. 55 del 10.03.2014, ridotto della metà (art. 4 D.M. 1.8.2023).

L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente dalla citata normativa. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’art. 85, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell’art. 11, comma 3, d. lgs. 28/2010, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’Organismo di mediazione.

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