46 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Fermo restando l’Obbligo dell’Organismo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione, che avviene in conformità a quanto dispone l’art. 47 comma 6 del DM 150/23, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune, e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6 del D.M. 150/23.
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