45.ENTI DI FORMAZIONE
La lettera s) modifica il comma 1 dell’articolo 16-bis sui requisiti degli enti di formazione. Tale norma richiama, per questi ultimi, i requisiti richiesti per gli organismi di mediazione elencati dall’articolo 16, comma 1-bis (vedi sopra).
La novella limita il richiamo alla sola lettera a) del suddetto comma 1-bis, relativa all’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili ed espungendo implicitamente il richiamo all’esclusività di tale attività. Ne consegue che per gli enti di formazione rimangono fermi i requisiti di onorabilità, ma non viene più richiesto che essi debbano svolgere esclusivamente l’attività di formazione.
Rimane invece immutato il richiamo ai requisiti di efficienza contenuti nell’articolo 16, comma 1-ter.
La lettera t) modifica il comma 2 dell’articolo 17, rubricato “Risorse, regime tributario e indennità”. La modifica, analogamente ad altre novelle contenute nello schema di decreto, mira a specificare che l’accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo.
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