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43.ACCESSO AGLI ATTI - ATTI CHE DEVONO ESSERE RITENUTI RISERVATI

Il Mediatore e le parti concordano all’atto di presentazione della domanda, o di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti devono essere ritenuti riservati.

Durante lo svolgimento degli incontri di mediazione ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti, non riservati al solo mediatore, depositati nelle sessioni comuni e separate, chiedendo al Mediatore di visionarli ed eventualmente di estrarne copia.

La Segreteria, previo pagamento di eventuali spese vive, consegna alle parti gli atti richiesti in modalità cartacea o telematica;

Terminato il procedimento, l’Accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e separate e l’eventuale richiesta di estrarne copia o di visionare gli stessi, è riservata esclusivamente alle parti costituite nel procedimento di mediazione e solo a seguito della regolare adesione al procedimento ed al pagamento delle indennità, dovute all’Organismo per l’iscrizione e l’adesione alla procedura.

Ciascuna parte, purché legittimata ed in regola con i pagamenti, può fare richiesta di accesso agli atti a mezzo Pec agli indirizzi dell’organismo pubblicati sul sito www.adrforoeuropeo.it, indicando le modalità in cui richiede di riceverne copia (cartacea o digitale) e gli indirizzi (fisici o digitali) ove riceverli.

L’Organismo, nel termine di giorni 30 dalla richiesta, si impegna a trasmettere copia degli atti al richiedente a mezzo pec o raccomandata, addebitandone i relativi costi vivi al richiedente.

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