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44.GLI OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

L'organismo procede alla sostituzione del mediatore, senza indugio, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore a svolgere l’incarico.

Su istanza motivata della parte il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. 
Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore viene effettuata secondo i criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione degli incarichi

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