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35.CONDOMINIO - I POTERI DI MEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE (art. 5 ter )

L'articolo 5-ter (Dlgs 149/2022) ha riconosciuto all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderire e a partecipare.

Il verbale e l'eventuale l’accordo, ovvero la proposta di conciliazione del mediatore devono essere successivamente  sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che è l'organo che decide in ultima istanza.

Il correttivo, (Dlgs 216/2024) alla lettera c), ha modificato l’articolo 5-ter  ha precisato  che il verbale redatto dal mediatore non deve contenere l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa e che detti documenti devono essere allegati al verbale.

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