36.IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (Art. 5-bis)
L'art. 5-bis ha stabilito che l'onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice alla prima udienza, oltre a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve fissare una successiva udienza,
Qualora la mediazione non fosse stata esperita, neanche al momento dello svolgimento dell'udienza successiva, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
La nuova norma fa proprio il principio stabilito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 ha chiarito che «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
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